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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

38058
Stato 50 occorrenze

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3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai sindaci che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; b) agli

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previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31

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integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191; c) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

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Art. 3

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7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.

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4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è

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3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.

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3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento in violazione

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3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.

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3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

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3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

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3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2.

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3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo

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3. L'emittente diffonde un comunicato contente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta.

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3. L'atto costitutivo può stabilire percentuali di capitale inferiori a quelle previste dai commi 1 e 2.

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3. La CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

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3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie

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2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4

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2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4.

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3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

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3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

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3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

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3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

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3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

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6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.

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3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

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3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della CONSOB ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.

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4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

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3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

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3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.

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3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile intendendosi l'espressione obbligazionisti

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1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

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3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

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3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

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3. La raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo 142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti

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4. Gli offerenti hanno facoltà di chiedere il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai fini del riconoscimento all'estero del prospetto

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3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati

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3. I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società alla quale si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.

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3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.

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3. All'articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: «5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107

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3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali.

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legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma

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3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione

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3. Al medesimo fine, la CONSOB può inoltre: a) richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termine per

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3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della

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3. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei

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3. I provvedimenti previsti dal camma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui

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3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2469 del

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1. Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994

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